Targhe straniere: fermo del veicolo se non si reimmatricola

Con il ddl C-1512 approvato dalla commissione trasporti della camera prima di Natale e che ora attende il via libera definitivo dell’aula chi abita in Italia da oltre un anno non potrà continuare a circolare con la targa di nazionalità straniera in palese inosservanza delle multe automatiche. In caso di controllo scatterà, infatti, anche il fermo del veicolo che poi dovrà obbligatoriamente dotarsi di targa italiana. Mentre la legge delega di riforma complessiva del codice stradale licenziata dalla camera il 2 ottobre scorso sembra aver rallentato il suo iter, il ddl 1512 procede spedito con pochi articoli dedicati alle emergenze più concrete della sicurezza stradale. Ma sul tema dell’esterovestizione la microriforma fa un passo in avanti modificando innanzitutto l’art. 103 del codice stradale che disciplina le modalità di esportazione dei veicoli che diventeranno più restrittive e controllate. Con l’innesto di un nuovo art. 132-bis, poi, i soggetti comunitari residenti in Italia da oltre un anno avranno vita difficile se non provvederanno a reimmatricolare il veicolo con targa nazionale. Se andrà a regime la riforma infatti gli stranieri fermati per un controllo di polizia saranno sottoposti a fermo del veicolo fino alla regolarizzazione delle procedure burocratiche. In questo modo sarà più difficile eludere le sanzioni senza contestazione immediata e tutta la disciplina fiscale e tributaria dei veicoli. Ma anche quella assicurativa. Circa la mancata copertura assicurativa dei mezzi la riforma tenta di riordinare la questione semplicemente ammettendo anche il controllo dell’art. 193 cds tra quelli automatici, senza necessità di contestazione immediata. Novità in arrivo anche per i ciclisti. Sarà ammesso parcheggiare le biciclette sul marciapiede senza creare intralcio e senza incorrere in sanzioni. Inoltre gli amanti delle due ruote in centro abitato potranno circolare anche in senso contrario al senso di marcia, laddove espressamente indicato dalla segnaletica.

assicurazione auto 2015: contrassegno elettronico polizza RC

Il tagliando assicurazione auto che va messo sul parabrezza della macchina e che serve per attestare l’emissione della polizza RC e la regolarità del pagamento del premio, entro il 18 ottobre 2015, cesserà di esistere, e con lui tutti gli obblighi relativi all’esposizione.
Ciò è dovuto al fatto, che a partire da ottobre verrà sostituito con il nuovo contrassegno dell’assicurazione elettronico o telematico, così come previsto dal decreto n.27 del 24 dicembre 2012 pubblicato in GU n. 232 del 3 gennaio 2013.

Nuovo contrassegno elettronico RC auto 2015:
Il contrassegno o tagliando assicurazione RC auto, oggi, è quel documento esposto sulla parte anteriore della macchina che attesta che quel determinato veicolo è assicurato con polizza RC, Responsabilità Civile che ha previsto il regolare pagamento del premio da parte dell’assicurato. Tale tagliando, contiene inoltre altre importanti informazioni come la targa del veicolo che deve corrispondere al numero contratto riportato sul certificato verde della polizza di assicurazione, il nome e il logo della compagnia di assicurazione e la data di scadenza della copertura assicurativa. Il tagliandino giallo come tutti sanno è obbligatorio, per cui va esposto nella parte anteriore dell’auto in modo da poter essere verificato in qualsiasi momento dalle Autorità insieme al bollino blu o verde mentre il certificato assicurazione va riposto all’interno dell’abitacolo insieme agli altri documenti del veicolo obbligatori, come ad esempio il libretto e il CdP, Certificato di proprietà. La mancata esposizione del tagliando assicurazione Rc auto o la sua non ottimale leggibilità dall’esterno è sanzionabile con una multa. La multa per la mancata esposizione del contrassegno assicurazione è pari a 21 euro che viene però tolta se il reo automobilista porta il tagliando alla polizia o ai carabinieri per far constatare la regolarità della polizza. Molto più grave invece è la sanzione per chi circola senza assicurazione o se è una polizza falsa, la cui multa è infatti di 716 euro.
Dal 2015 però tutto questo cambierà, nel senso che se prima le multa per mancata esposizione del tagliando assicurazione poteva essere levata solo a seguito di controlli formali, quindi “alt, paletta, accosti” o durante la sosta del veicolo, con l’avvento del contrassegno assicurazione elettronico basterà passare su un’area fornita di dispositivi che consentono la lettura del microchip, per avere controlli sulla polizza RC. Il tagliando assicurazione auto elettronico, che arriverà a metà ottobre del prossimo anno, rappresenta una grandissima novità non solo per tutti gli automobilisti italiani ma anche per gli addetti ai controlli, per le compagnie di assicurazioni auto e per la Motorizzazione. La norma infatti, contenuta nel decreto Liberalizzazioni 2012, ha previsto oltre che la dematerializzazione dei tagliandi dell’assicurazione auto anche un percorso a tappe per creare le condizioni per attivare un servizio del genere, come la costituzione di una grandissima banca dati online da parte della Motorizzazione aggiornata in tempo reale con i dati delle compagnie di assicurazioni. In questo modo, lo Stato italiano cercherà di limitare un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese, quelle delle polizze Rc auto false o scadute. Ricordiamo che, il contrassegno elettronico dell’assicurazione negli altri paesi è già una realtà da svariati anni, basti pensare che in Germania, questi dispositivi consentono anche di controllare lo stato delle gomme dei veicoli in viaggio sulle autostrade tedesche.

Cosa cambia dal 2015?

Il tagliando elettronico consente la verifica online assicurazione auto a partire dal 2015, verosimilmente dal 18 ottobre. Tale contrassegno è in realtà un microchip che verrà rilasciato all’assicurato con l’emissione della polizza assicurativa. Per cui al posto del tagliando cartaceo da inserire nell’apposito alloggio sul parabrezza della macchina, si avrà un piccolo microchip dal quale potranno essere ottenute tutte le informazioni relative alla polizza auto in tempo reale. Ciò sarà possibile perché il dispositivo elettronico o telematico sarà collegato 24 ore su 24 ad una banca dati della creata dalla Motorizzazione e aggiornata online dalle compagnie assicurative circa nuovi contratti, pagamenti polizza, incidenti ecc. L’interrogazione attraverso il contrassegno telematico e il collegamento alla banca dati, consentirà quindi ad accertare la regolarità del contratto assicurativo e l’assolvimento del pagamento del premio.

Come funziona nuovo tagliando assicurazione 2015?
Novità assicurazioni: come funziona il contrassegno elettronico RC auto? Funzionerà come qualsiasi microchip, ossia, attraverso un dispositivo il codice del contrassegno verrà letto e verificato all’interno della banca dati creata dalla Motorizzazione. Ovviamente, il processo di preparazione che porterà alla dematerializzazione del tagliando dell’assicurazione ha comportato e sta comportando tappe e step ben predefiniti con la creazione di una enorme banca dati da parte della Motorizzazione con tutti i dati Ania e l’aggiornamento con i dati inviati per via telematica delle compagnie assicurative. L’inter poi, procederà tra l’ottobre 2014 e l’aprile 2015 con la definizione dei sistemi e i requisiti che determineranno come e chi potrà accedere alla consultazione online delle informazioni contenute nella banca dati, ed il cui accesso potrebbe essere esteso anche determinate categorie di cittadini. Inoltre, a fine primavera 2015 saranno ultimati i lavori per collegare la banca dati con tutte le apparecchiature per il controllo del traffico e con le apparecchiature per il rilevamento a distanza delle violazioni del Codice della strada, in questo modo agli automobilisti che commetteranno delle infrazioni verrà verificata anche la situazione assicurativa. E nel caso di una eventuale irregolarità come per esempio la mancata copertura di una polizza RCA o un’assicurazione scaduta, verranno applicate anche le relative e ulteriori sanzioni.

Tagliando assicurazione Rc auto elettronico a cosa serve?
Il tagliando dell’assicurazione elettronico servirà a partire dal 2015, alla verifica da parte delle Autorità, delle polizze Rc auto, ovvero, il controllo sulla loro regolare emissione e il pagamento del premio. Ciò consentirà di arginare il fenomeno delle assicurazioni false e scadute. Per cui, potrebbe accadere che un automobilista in transito su una autostrada provvista di Tutor, oltre che subire il controllo della velocità, potrebbe avere verifiche sulla corretta emissione della polizza Rc auto al pari di chi attraversa la ZTL all’interno delle città.

Revisione auto: dall’1 gennaio 2015 arrivano le telecamere

Revisione auto: dall’1 gennaio 2015 arrivano le telecamere
Articolo tratto da blogo motori pubblicato da: Fabio Cavagnera – giovedì 18 dicembre 2014

Il costo della revisione resta stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è pari a 65,68 euro

Revisione auto – Cambiano alcune regole per le revisioni di auto e moto, a partire dal prossimo 1 gennaio, per i centri autorizzati ad effettuarle. Infatti, verranno introdotte le telecamere nei centri, per cui la revisione dovrà essere effettuata tramite videosorveglianza e comunicata in tempo reale alla Motorizzazione Civile. Questa decisione, annunciata dal Cgia di Mestre, è dovuta al numero sempre più elevato di “furbetti”, che agevolavano promozioni di vetture e moto non perfettamente a norma.
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Per adeguarsi alle disposizioni previste da questo nuovo protocollo, denominato ‘Mctnet2’, i centri autorizzati hanno sostenuto una spesa di 10.000 euro per l’adeguamento dei macchinari e del software. Non ci sono novità per la tariffa della revisione, che resta sempre stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è pari a 65,68 euro. Non cambiano nemmeno le tempistiche: sia per le auto sia per le moto la prima revisione va effettuata dopo 4 anni dall’immatricolazione e successivamente ogni due anni.

Questo cambiamento era stato richiesto a gran voce dagli operatori del settore che hanno agito onestamente nel corso di questi anni, proprio per riuscire a combattere chi invece non lo era e, ovviamente, otteneva un guadagno. Secondo Roberto Bottan, presidente degli autoriparatori e della Cgia, la nuova normativa porterà “una maggiore sicurezza dei dati, un’imparzialità dei risultati ed uno stop alle frodi sulle revisioni. L’introduzione della tecnologia comporterà l’impossibilità da parte degli operatori di modificare un eventuale esito negativo della revisione”.

Codice della strada: le novità sulla carta di circolazione

Novità in vista per il Codice della strada. Da lunedì 3 novembre 2014 entreranno in vigore le norme che consentiranno l’identificazione certa del soggetto effettivamente responsabile della circolazione del veicolo e di eventuali violazioni al Codice della strada.

Le disposizioni (art. 94 comma 4-bis del Codice della Strada e art. 247-bis del Regolamento di esecuzione) prevedono l’obbligo per chi ha la disponibilità di un veicolo – intestato ad una persona diversa – per più di 30 giorni consecutivi, di comunicare agli Uffici della motorizzazione civile i suoi dati per l’annotazione nella carta di circolazione e nell’Archivio nazionale dei veicoli.

A chi si applicano

Le norme si applicano per il comodato in generale, il comodato di veicoli aziendali, i veicoli in custodia giudiziale con facoltà d’uso, la locazione senza conducente, l’intestazione di veicoli a soggetti incapaci di agire o a persone decedute, i veicoli con contratto “Rent to buy” e facenti parte di un “trust”.

Per il momento le norme non si applicano ai veicoli che effettuano attività di autotrasporto.

Nel caso di comodato, che rappresenta l’ipotesi più ricorrente, l’obbligo scattase l’utilizzo del veicolo da parte del comodatario sia effettuato in modo esclusivo, personale e continuativo per un periodo superiore a 30 giorni.

Familiari: esclusi dall’obbligo

Per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l’obbligo di annotazione resta escluso nell’ipotesi di concessione ad un familiare convivente; in ogni altro caso è comunque subordinato ai predetti presupposti, ossia al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.

Nessuna norma impedisce l’utilizzo di un veicolo a titolo di cortesia o di favore da parte di una persona diversa dall’intestatario della carta di circolazione.

Da quando scatta la norma

Le norme trovano applicazione unicamente per atti e fatti, accaduti per la prima volta dopo lunedì 3 novembre.

Sanzioni

L’utilizzatore, o il proprietario da questo delegato, potrà provvedere alla richiesta di annotazione entro 30 giorni dall’atto o fatto da cui deriva l’utilizzo del veicolo, pena una sanzione pecuniaria da 705 euro a 3.526 euro.

31/10/2014
(modificato il 05/11/2014)
Articolo Tratto dal sito della Polizia di stato

Patente e libretto con stesso nome, la Motorizzazione chiarisce le regole

La filosofia della norma sull'”intestazione temporanea” non era contrastare la condivisione delle automobili, dice il direttore generale della Motorizzazione civile, ma combattere l’uso prolungato e illegittimo di certi comodati e individuare più prontamente i responsabili delle infrazioni. Ecco com’è nata la legge, per chi è obbligatorio il cambio di intestazione sul libretto e per chi, secondo la Motorizzazione, potrebbe addirittura essere un’opportunità
di Claire

Più informazioni su: Motorizzazione, Patente
“Rimango perplesso che una norma che serve per identificare i responsabili della circolazione venga presa, invece che come un’opportunità, come un appesantimento burocratico. Sull’intestazione temporanea della carta di circolazione si è fatto tanto allarmismo per niente”, dice in un’intervista a Ilfattoquotidiano.it il direttore generale della Motorizzazione civile, Maurizio Vitelli. L’argomento “caldo” è l’entrata in vigore, dal prossimo 3 novembre, di una circolare che impone a chi ha in uso esclusivo personale per oltre 30 giorni un veicolo di cui non è intestatario di trascrivere il suo nome sul libretto.

“I primi soggetti che ricadono in questa fattispecie sono quelli che prendono un’auto in affitto da società di noleggio, che hanno un contratto, spesso annuale”, dice Vitelli. Il provvedimento interesserà complessivamente circa 250.000 veicoli l’anno, ma molto raramente quelli privati: la modifica della carta di circolazione non è praticamente mai necessaria, spiega Vitelli, perché raramente si impresta l’auto a un amico o conoscente per oltre 30 giorni, e per i conviventi non è comunque necessaria. “La filosofia della norma non era contrastare la condivisione delle automobili, ma combattere l’uso prolungato e illegittimo di certi comodati”.

“Per la verità, la questione nacque dal caso di un’anziana nullatenente che aveva nella sua disponibilità più di cento veicoli che venivano guidati da soggetti non individuabili, spesso in situazioni di non idoneità alla guida”, ricostruisce l’iter del testo il direttore della Motorizzazione. “Il legislatore, a suo tempo, nel 2010, creò questa norma principalmente per conoscere chi era responsabile della circolazione dei veicoli. A questa esigenza si affiancò quella di tracciare le situazioni di intestazione fittizia e di avere uno strumento con cui contrastarle. Il Parlamento costruì questa legge, su cui noi dovemmo lavorare con un ddl di modifica al Codice della strada che impiegò quasi due anni per superare tutti i passaggi parlamentari. Successivamente abbiamo costruito gli applicativi informatici e poi abbiamo iniziato a lavorare con tavoli tecnici nei quali abbiamo invitato tutti gli attori, fra cui l’Aniasa (associazione degli autonoleggi), l’Assilea (dei leasing), l’Anfia (della filiera dell’industria automobilistica italiana), l’Unrae (dei marchi esteri). È stato un lavoro piuttosto travagliato perché abbiamo preso atto delle difficoltà di tutte le categorie. A valle di questo lavoro abbiamo pubblicato finalmente la circolare del 10 luglio, la cui attuazione parte molto più tardi, il 3 novembre, per dare a tutti l’opportunità di leggerla e informarsi”.

Secondo il direttore della Motorizzazione, l’intestazione temporanea della carta di circolazione ha molti vantaggi per i cittadini, perché in caso di noleggio di una vettura si evitano le doppie notifiche e i relativi costi perché l’eventuale infrazione ora sarà contastata direttamente a chi l’ha fatta. “L’intestazione temporanea è un’opportunità anche in tanti casi pratici: mettiamo l’esempio di un nonno che mette a disposizione del nipote l’auto che non guida più. Ora può cedergliela facendo una semplice comunicazione alla Motorizzazione e cambiando temporaneamente l’intestazione della carta di circolazione: così non riceverà più le notifiche delle infrazioni commesse dal nipote, e al tempo stesso eviterà con un’operazione che costa 9 euro più i diritti di bollo (16 euro, ndr) un passaggio di proprietà che ne costerebbe 500”.

Riassumendo, dice la Motorizzazione, l’annotazione sulla carta di circolazione del nome di chi utilizza un veicolo non suo è obbligatoria solo a condizione che l’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi. Non è invece obbligatoria per chi si trovava in questa situazione prima del 3 novembre (per esempio chi ha già sottoscritto un contratto di noleggio a lungo termine, leasing o “rent to buy”), né tra familiari conviventi, né, per quanto riguarda i veicoli aziendali, in caso “di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’azienda”.

Auto Intestazione temporanea di veicoli. Chiarimenti del Ministero

Entra in vigore il 3 novembre 2014 l’obbligo di registrare sulla carta di circolazione il nominativo di chi lo utilizza per periodi prolungati.

Originariamente previsto per il 7 dicembre 2012, la direttiva del Ministero dell’interno n. 33691 del 6 dicembre 2012 lo aveva posticipato per la necessità di adeguare i sistemi informatici.

L’obbligo riguarda autoveicoli, motoveicoli e rimorchi esi riferisce sia alle persone giuridiche sia a quelle fisiche, con l’unica esclusione dei familiari conviventi, va rispettato quando il veicolo sia utilizzato in modo esclusivo per periodi prolungati superiori a 30 giorni.

Obiettivo della norma è facilitare l’identificazione dei responsabili della circolazione, nei casi in cui il mezzo sia utilizzato in modo continuativo da persone diverse da quelle indicate sulla carta di circolazione, rendendo così più diretta ed efficace l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Dal prossimo 3 novembre chi ha la temporanea disponibilità di un veicolo a titolo di comodato [art. 1803 CC] o in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale deve comparire sulla carta di circolazione.

Per quel che riguarda le società, la nuova disposizione copre molti casi nei quali fino ad ora non era richiesta alcuna formalità, come ad esempio: trasformazione del tipo di società, acquisizione/fusione, cambio di denominazione, affidamento in custodia giudiziale, contratti di comodato d’uso per periodi superiori ai 30 giorni.

Per i privati non è richiesto alcun aggiornamento solo nel caso in cui l’utilizzatore del veicolo sia un familiare convivente con il proprietario.

La Violazione amministrativa prevista va da 705 a 3.526 euro a carico del proprietario e del conducente non occasionale.

Il Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti, con circolare del 27 ottobre u.s., è intervenuto a fornire ulteriori chiarimenti, anche su sollecitazione delle Associazioni di categoria interessate, sulle nuove norme per l’identificazione (tramite semplice annotazione all’Archivio Nazionale Veicoli o aggiornamento della carta di circolazione) del reale utilizzatore di un veicolo, qualora sia soggetto diverso rispetto all’intestatario e ne abbia la disponibilità per un periodo superiore ai 30 giorni.
La circolare circoscrive specificatamente le fattispecie in cui è applicabile l’art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada e, di conseguenza, l’art. 247-bis del Regolamento di attuazione del Codice medesimo.
La nuova disciplina riguarderà tutti gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre p.v. e ricadenti nell’ambito di applicazione delle circolari ministeriali.
Relativamente all’ambito di applicazione, la disciplina interesserà i veicoli non iscritti al REN o privi di licenza di autotrasporto merci in conto proprio (si fa quindi riferimento, solo alle autovetture ed autocarri leggeri fino a 6 tonn. di massa complessiva a pieno carico immatricolati ad uso proprio).
Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, il Ministero chiarisce (cfr. anche comunicato stampa allegato) che sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 94, comma 4-bis, CDS e dell’art. 247-bis del Regolamento di attuazione e, quindi, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di:
– fringe benefit;
– di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’azienda.
– utilizzo di un veicolo aziendale per la cui guida si alternino più dipendenti, in quanto non si verifica l’esclusività e la personalità dell’utilizzo del veicolo aziendale stesso e nemmeno la continuità temporale dello stesso.
Relativamente alla locazione senza conducente, la circolare ribadisce l’obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli, senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (per periodi superiori di 30 giorni).
La delega dell’avente causa (locatario o sub-locatario) in favore del dante causa (locatore) può essere ora comprovata a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in sostituzione dei modelli A/1 e A/2 della circolare del 10 luglio 2014, bensì con la dichiarazione del locatore di cui al modello A/3 della circolare del 27 ottobre 2014.
A differenza di quanto scritto nella circolare del 10 luglio 2014, il MIT stabilisce che, se alla scadenza della locazione in favore dell’utilizzatore finale, il locatore non effettua ulteriori comunicazioni, il contratto si intende implicitamente prorogato fino che il locatore stesso non comunichi che il veicolo è rientrato nella propria disponibilità o non comunichi il nominativo di un nuovo locatore.
Vengono anche analizzati i casi di cessazione anticipata della locazione senza conducente e dell’immatricolazione e contestuale annotazione della locazione suddetta.
Per i passaggi di proprietà di un veicolo, la cui carta di circolazione rechi l’annotazione di un’intestazione temporanea, l’operazione è gestita mediante emissione del duplicato della carta di circolazione, al fine di
poter effettuare la cancellazione dell’annotazione stessa

Stop alle AUTO prive di Assicurazione RC

Verifica copertura RC Auto attraverso tutti gli strumenti omologati al controllo del traffico

Con il dl sblocca Italia si da una spinta decisiva al telecontrollo della copertura assicurativa dei veicoli che circolano.

L’intervento legislativo ha corretto il testo dell’articolo 193 del Codice della Strada, aggiungendo che “L’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature (…) omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale (…)”.

Di fatto il decreto dispone che l’attività di controllo può essere effettuata attraverso ogni dispositivo omologato, anche automatico. Non sarà più necessaria la contestazione immediata della violazione dal pubblico ufficiale.

Dai tutor agli autovelox passando per le telecamere montate sulle auto di servizio di Polizia Stradale o Carabinieri o Polizia Municipale, nonché le telecamere per gli accessi ai varchi ZTL, potranno essere usati per la verifica della copertura assicurativa.

Cosa succede se il sistema di telecontrollo individua un veicolo che risulta privo di copertura RCA?

Il proprietario verrà invitato ad esibire la certificazione della presenza di assicurazione entro un breve termine. Nel caso il veicolo fosse sprovvisto di copertura scatterà una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.287 oltre al sequestro del veicolo per la possibile confisca definitiva.

Domanda di risarcimento che ha per oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni al veicolo

Giurisprudenza assicurativa
Domanda di risarcimento che ha per oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni al veicolo

La domanda di risarcimento per danni causati a un mezzo da un incidente stradale, se ha per oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, è da considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, in base all’art. 2058 comma 2° codice civile, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, cioè alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, qualora il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Cassazione civile sez. III, sentenza del 26/05/2014 n. 11662

Costo delle riparazioni del veicolo superiore al suo valore di mercato

Costo delle riparazioni del veicolo superiore al suo valore di mercato

La domanda di risarcimento del danno subìto da un veicolo a sèguito di incidente stradale, quando abbia a oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058 comma 2, codice civile, di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Cassazione civile sez. VI, sentenza del 28/04/2014 n. 9367

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